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lunedì 20 giugno 2011

Banche svizzere e dubbi sul segreto bancario

Ciao a tutti.
Ci sono delle cose riguardo alle banche svizzere che non ho mai capito, per esempio:

1) le comunicazioni bancarie fatte dalle banche svizzere vengono spedite in italia (es. estratti conto, ecc.)?

2) se il titolare di un conto svizzero muore, i parenti vengono avvisati dell'esistenza di questo conto?

3) (sempre collegata alla domanda precedente) se il titolare del conto muore i familiari possono accedervi anche senza che vi sia una delega da parte del titolare? E come?

4) ma i conti svizzeri sono tutti cifrati? E perchè vengono cifrati se comunque c'è il segreto bancario?

Scusate le molte domande ma quando si parla di banche svizzere ho sempre molta confusione in testa.

Ringrazio fin d'ora chi mi chiarirà questi dubbi.
.1) le banche svizzere mandano tutte le comunicazioni sul conto corrente che prevede la legge svizzera.. e le mandano all'indirizzo che vuole il cliente. se in svizzera il riepilofo delle operazioni del mese si chiama estratto conto non lo so ma se vuoi te lo mandano di sicuro e dove preferisci2) per questo nemmeno in italia se muuore il titolare del conto si avvisano gli eredi. la legge dice che sono gli eredi a dover fare la richiesta delle attività relitte del de cujus. io banca non sono tenuto ad accertare chi siano gli eredi. anzi, me ne sto bene alla larga perchè accertare l'asse ereditario è compito di unotaio, non di una banca3) penso che, come in italia, al decesso del titolare di un conto, il rapporto finisca in successione, così anche in svizzera. ci sarà una pratica di successione che nomina gli eredi e da loro la facoltà di entrare in possesso del conto e di quello che c'è depositato4) no, i con5ti svizzeri sono normalissimi conti. hanno anche quelli cifrati ma la stragrande maggioranza non lo sonoAdesso, risposto alle tue domande ti dico in cosa consiste la famosa riservatezza svizzera riguardo il segreto bancario. In svizzera sostanzialmente un conto corrente funziona esattamente come in italia. la vera differenza è che in italia, un magistrato (attenzione ci vuole un giudice, non chiunque) può chiedere alla banca tutto quello che vuole su quel conto. In svizzera no. le banche non sono tenute sostanzialmente a dare informazioni a nessuno. figuriamoci poi se si parla di rogatorie internazionali. Un esempio, tu hai un conto in svizzera. questi soldi dirivano, per esempio da evasione fiscale qua in italia. la guardia di finanza ti fa un accertamento e chiede alla banca svizzera, tramite rogatoria di darle delle informazioni quella banca non risponderà mai e non è tenuta a farlo. questa è la riservatezza, non altro. Ora le cose stanno un po' cambiando nel senso che da un anno a questa parte Obama ha deciso di combattere i paradisi fiscali e anche la svizzera ha dovuto un po' rivedere le sue posizioni sulla riservatezza. però sostanzialemnte la riservatezza svizzera è tutta qua.
Il segreto bancario svizzero, secondo la definizione del Dipartimento federale delle finanze elvetico, è «la protezione della sfera privata anche dei clienti delle banche da interventi ingiustificati da parte dello Stato». Nello specifico si tratta di una serie di norme che vietano la comunicazione dei dati bancari dei clienti e ne tutelano fermamente la riservatezza.A seguito delle pressioni internazionali per la crisi economica, il 13 marzo 2009 il consigliere federale e capo del dicastero delle finanze Hans-Rudolf Merz ha annunciato la revisione della legge sul segreto bancario svizzero, allineandosi con le normative dell'OCSE. Perciò, dopo la revisione dei trattati internazionali sarà possibile la scambio di dati tra gli istituti di credito elvetici e le istituzioni straniere qualora vi siano fondati sospetti di evasioni fiscali oltre che delle già previste frodi fiscali. Il sistema bancario elvetico, uno dei più importanti a livello internazionale, deve probabilmente parte del suo sviluppo e del suo successo al segreto bancario introdotto nel 1934.I limiti del segreto nelle banche italiane non si tratta di un segreto assoluto visto che esiste l’obbligo di collaborare e consegnare tutta la documentazione richiesta dalla magistratura in caso di attività criminali, processi penali, procedimenti di esecuzione forzata, in caso di processi civili e di frode fiscale.Il diritto di accedere alle informazioni bancarie vale anche, a prescindere che il reato sia commesso in Svizzera o all’estero, per le autorità estere in virtù di trattati come la Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale (CEAG) oppure della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
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